IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti rispettivamente da: ricorso n. 1143/89: la regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro Zanin Quinto (appellante incidentale), rappresentato e difeso dagli avvocati A. Giuffrida e R. Ricci, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Nicotera, 29, nonche' nei confronti di Biasiutti Mariangela e Dellisanti Luciano, n.c., per l'annullamento della sentenza n. 55/89 del 9 febbraio 1989 del t.a.r. Friuli-Venezia Giulia, resa inter partes concernente concorso interno per 280 posti di consigliere; ricorso n. 1144/89: la regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale in carica, rappresentata a difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, Giovedi' Anna, Citta' Gabriella, Degiorgi Rossella, Concina Giulia, Focassi Laura, Materozzoli Graziella e Arman Giancarlo (appellanti incidentali), rappresentati e difesi dagli avvocati A. Giuffrida e F. Ricci, presso il cui studio sono domiciliati in Roma, via Nicotera, 29, nonche' nei confronti di Buda Maria Grazia, Bernazza Ferruccio e Salinetti Luigi, n.c., per l'annullamento della sentenza del t.a.r. del Friuli-Venezia Giulia n. 56/89 del 9 febbraio 1989, depositata il 13 marzo 1989, resa inter partes; ricorso n. 1145/89: la regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato domicialiataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro Gozzi Giorgio (appellante incidentale), rappresentato e difeso dagli avvocati A. Giuffrida e R. Ricci, ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, via Nicotera, 29, nonche' nei confronti di Oliva Angelo, n.c., per l'annullamento della sentenza del t.a.r. del Friuli-Venezia Giulia n. 57/89 del 9 febbraio 1989, depositata il 13 marzo 1989, resa inter partes; ricorso n. 1146/89: la regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della g.r. in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro Baruzzini Lionello, Zuiani Guido e Bellinetti Guido, rappresentati e difesi dagli avvocati C. Mussato e N. Paoletti ed elettivamente domiciliati presso il secondo in Roma, via B. Tortolini, 34, nonche' nei confronti di Ariis Augusto, Pescarolo Alvise, Dri Giovanni e Lepre Oscarre, n.c., per l'annullamento della sentenza del t.a.r. Friuli-Venezia Giulia n. 59/89 del 9 febbraio 1989, depositata il 13 marzo 1989, resa inter partes; ricorso n. 1147/89: la regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della g.r. in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro Donini Laura, Zuliani Candida, Menetto Delia, Zoli Ardea, Murri Vanilla, Ipavitz Nadia, Pizzi Carmen, Comito Olga, Stok Ida, Lo Terzo Salvatore, Cusina Vincenzo, Urdich Claudio, Famiani Silvana, Martinuzzi Luigi, Fulvio Franco, Turchet Oreste e Malalan Ester (appellanti incidentali), rappresentati e difesi dagli avvocati A. Giuffrida e R. Ricci, elettivamente domiciliati presso il secondo in Roma, via Nicotera 29, e contro Malalan Ester, rappresentata e difesa come da separato atto, dagli avvocati C. Mussato e Arcangelo Giuffrida ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via B. Tortolini, 32, presso lo studio Paoletti, nonche' nei confronti di Peluso in Vigliani Anna Maria, De Vora Clara, Pavone Giuseppe, n.c., per l'annullamento della sentenza del t.a.r. del Friuli-Venezia Giulia n. 60/89 del 9 febbraio 1989, depositata il 13 marzo 1989, resa inter partes; ricorso n. 1148/89: la regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro Pegan Marina, n.c., nonche' nei confronti di Taddeo Vita, Antonini Radin Graziella e Veronese Domenico, tutti n.c., per l'annullamento della sentenza del t.a.r. del Friuli-Venezia Giulia n. 61/89 del 9 febbraio 1989, depositata il 13 marzo 1989 resa inter partes; ricorso n. 1295/89: Nordio Virgilio, Melio Urban, Luis Francesco, Medeot Rodolfo, Martina Ave, Vigone Narcisa, Barban Fulvia, Vidoni Marina, Pausa Celso, Micheli Dante, Salinetti Luigi, Buda Mariagrazia, De Luca Antonio, Baldi Edda, Romano Rosetta, Chinelli Romano, Romano Stelio, Pagani Camillo, Galli Pietro, Mania' Duilio, Plet Gualtiero, Montali Milena, Di Giovanni Vincenzo, Silli Benigno, Santagati Maria Isabella, Degrassi Vinicio, Domanini Dario, Bernazza Ferruccio, Marangon Rodolfo, Destradi Giorgio, Biasutti Mariangela, Tomasin Augusta, Sarrocchi Eugenio, Predonzan Sergio, Di Natale Antonino, Bratti Felice, Ursella Giampaolo, Seni Firmino, Gambo Leonardo, Pagano Aurora, Garbin Luigi, Vascotto Neri, Michetti Guglielmo, Segatto Enzo, Prat Iogna Narciso, Manias Severino, Lopreiato Pietro, Lovrich Stelio, Sardo Laura, Nordio Claudio, Gregoris Lino, Maddaluno Vincenzo, Zacutta Emanuela, Tessarolo Giorgio, Comicioli Livio, Visentin Giuliana, Rinaldi Adriana, Cacchet Loris, Golob Silvano, Tubetti Gino, Tomai Elia, Venier Tiziano, Stavon Laura, Brancolini Renato, Giovannini Bruno, Tarlao Aldo, Savornian Renzo, Giordano Annamaria, Colussi Walter, Valenti Ferraro Angela, Andrighetti Iogovaz Vittoria, Calautti Rosalia, De Lorenzi Pier Giorgio, Furlani Mario, Zipponi Armando, Geromel Gianfranco, Zompicchiatti Anna Rosa, D'Agostini Anna, Qualizza Gabriella, Collavizza Costantino, Bello Aldo, Marinelli Giancarlo, Morandini Primo, Cuttini Pietro, Galizza Luciana, Perabo' Bruna, De Paulis Angelo, Toniutti Adriano, Romanini Adriano, Venchiarutti Giovanni, Valent Maria Teresa, Clemente Danilo, Palmisano Giuseppe, Versano Giulio, Zaccaria Silverio, Chalvien Lucia, Lopez Adriana, Murgut Giorgio, Micolini Sergio, Deluisa Stefano, Peris Anna, Sanzin Frida, Cottignoli Enrico, Bosio Franco, Lippolis Ines, Facchini Roberto, Postogna Dario, Manzin Livio, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Picasso con studio in Trieste alla via Coroneo n. 33, con domicilio eletto in Roma, presso la segreteria del Consiglio di Stato contro Giovedi' Anna, Citta' Gabriella, Degiorgi Rossella, Concina Giulio, Focassi Laura, Materozzoli Graziella e Arman Giancarlo, rappresentati e difesi dagli avvocati A. Giuffrida e R. Ricci ed elettivamente domiciliati presso il secondo in Roma, via Nicotera, 29; Bellinetti Guido, Baruzzi Lionello e Zuiani Guido, n.c., nonche' nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, per l'annullamento: a) della sentenza 13 marzo 1989 n. 56 del t.a.r. del Friuli- Venezia Giulia; b) della sentenza 13 marzo 1989 n. 59 del t.a.r. del Friuli- Venezia Giulia; ricorso n. 1296/89: Angelini Guido, Toscan Giuseppe, Radin Oliviero, Ceschiutti Giancarlo, Del Piero Aldo, Milita Enzo, Licari Luigi, Fullin Bruno, Martellos Alberto, Bianchin Sergio, Cociani Vittorino, Olivo Lucio, Bertossio Silvano, Pecchiari Sergio, Rinaldi Villiam, Sussi Silvano, Bainat Marzio, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Picasso con studio in Trieste alla via Coroneo n. 33, con domicilio eletto in Roma, presso la segreteria del Consiglio di Stato, contro Gozzi Giorgio, rappresentato e difeso dagli avvocati Arcangelo Giuffrida e Rinaldo Ricci ed elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, via Nicotera, 29; Bellinetti Guido, Baruzzi Lionello e Zuliani Guido, n.c., nonche' nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento: a) della sentenza 13 marzo 1989, n. 57, del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia; b) della sentenza 13 marzo 1989, n. 59, del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia; ricorso n. 1297/89: Fontanini Roberto, Marfon Umberto, Veronese Domenico, Vodopivech Teresa, Maresia Renata, Valent Elda, Agarinis Giuseppe, Pellizzari Brunetto, Fernetti Redenta, Antonini Graziella, Antonino Piccini, Moro Maria, Scabar Nerina, Zarabara Renato, Ferrante Zay Maria, Fernetti Annunziata, Fortuni Silvio, Rizzi Giuseppe, Slobe Sergio, Ceresa Bruno, Ricci Cochel Serena, Peluso Vigliani Annamaria, Furlan Guido, De Vora Clara, Luchi Mario, Cadelli Liliana, Foschini Silvano, Nellina Termini Romano, Bean Maria, Pugliese Livio, Ceccarelli Marina, Leghissa Mariarosa, Centis Mariella, Centis Mariella, Calzolari Anna Maria, Loik Enrichetta, Bartoli Tullio, Cociancich Frau Liliana, Steffe Maria, Costanza Renata, Pesaro Nerina, Lauro Pompilio, Virilli Franco, Tanzarella Gilormina, Teris Vida, Collavini Paolo, Volponi Marcello, Sanier Aduino, Panoletti Giuliana, Venchiarotti Ugo, Tomasi Serena, Pavone Giuseppe, Bortolus Gabriella, Comuzzo Ennio, Muggia Mariagrazia, Cetin Francesco, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Picasso con studio in Trieste alla via Coroneo n. 33, con domicilio eletto in Roma, presso la segreteria del Consiglio di Stato, contro Donini Laura, Zuliana Candida, Menetto Delia, Zoli Ardea, Murri Vanilla, Ipavitz Nadia, Pizzi Carmen, Comito Olga, Stok Ida, Lo Terzo Salvatore, Cusina Vincenzo, Urdich Claudio, Farmiani Silvana, Martinuzzi Luigi, Fulvio Franco, Turchet Oreste, rappresentati e difesi dagli avv.ti Arcangelo Giuffrida e Rinaldo Ricci ed elettivamente domiciliati presso il secondo in Roma, via Nicotera, 29; Pegan Marina, n.c.; Bellinetti Guido, Baruzzi Lionello e Zuiani Guido, n.c., nonche' nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, per l'annullamento della sentenza 13 marzo 1989, n. 60 del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia; della sentenza 13 marzo 1989 n. 61 del tribunale amministrativo regionale del Friuli- Venezia Giulia; della sentenza 13 marzo 1989, n. 59, del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia; ricorso n. 1225/89: da Renato Fusco, D'Achille Italo, Bertolgo Giancarlo, Ghidini Mario, Giorgio Franco Bernetti, Bruno Petracco, Maria Luisa Codignotto Zurich, Claudio Calabdra di Roccolino, Fantina Giuseppe, Ortez Adeodato, Salatei Lucia, Zudetich Bruno, Cimadori Sergio, Claudio Turolo, Zotta Paolo, Walter Giorgio, Medeot Maria, Italo Paolo Moro, Salvatore Averna, Gottardis Livio, Zamparo Lauro, Franco Bros, Luciana Marioni Bros, Rigonat Giuliano, Tallandini Vittorio, Culot Flavio, Silvini Giorgio, Polpatelli Paolo, Giuseppe Brodnik, Macor Antonio, Molea Niccolo', Serena Stulle Da Ros, Gualtiero Lonzar, Faifer Olivio, Grazioli Aldo, Citter Mario, Pasquin Vittorio, Svara Claudio, Giudice Michele, Marinig Danilo, Luciana Machan in Allioni, Allioni Michelangelo, Sandro Baldo', Ceccaroni Maurizio, Volpi Guglielmo, Rumor Roberto, Sisgoreo Tullio, Rago Fabio, Derni Guido, Ramponi Maria, Colonnello Gianfranco, Blancuzzi Vittorio, Pinat Livio, Cossu Claudio, Barbara Canciani, Livia Visal Albrizio, Dora Dobravec Bajt, Licio Laurino, Renato Osgnach, Yamil Youssef, Severino Baf, Umberto Zocchi, Eugenio Rosmann, Adele Cosenza, Laura Ban Volpe, Maria Luisa Frandolig, Margherita Donnarumma, Bruno Franich, Giovanni Mazzolini, Fabio Carlin, Gabriella Zicari, Leonardo Damico, Musi Franco, Pietro Luigi Bortolo, Piero Perini, Giorgio Tessarolo, Berto Carlina, Giovanni Gianesini, Gianfranco Dandri, Franco Scubogna, Lia Brautti, Maria Taccheo, Francesco Del Zan, Carlo Venica, Giancarlo Pocecco, Aldo Odorico, Mario Santarossa, Odino Orsaria, Graziella Berto, Vittorio Zollia, Giannino Ciuffarin, Aldo Gus, Lucio Saccari, Renato Romano, Giancarlo Toffoletti, Italo Gallaverna, Renzo Salustri, Enrico Marinelli, Giuseppe Luigi Franchi, Giorgio Drabeni, Piero Pellizzari, Giuseppe Capurso, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Picasso con studio in Trieste, alla via Coroneo n. 33, con domicilio eletto in Roma, presso la segreteria del Consiglio di Stato, contro Zanin Anita, rappresentata e difesa dall'avv. A. Giuffrida e R. Ricci ed elettivamente domiciliata in Roma, presso il secondo, via Nicotera, 29; Bellinetti Guido, Baruzzini Lionello e Zuiani Guido, n.c., nonche' nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia, n.c., per l'annullamento della sentenza 13 marzo 1989, n. 59, del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati ed i relativi appelli incidentali, nonche' gli atti qualificati di motivi aggiunti; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 10 dicembre 1991 la relazione del consigliere Patroni Griffi e uditi gli avvocati Giuffrida, Mussato, Picasso e Bruni (avv. Stato), ciascuno per le parti rispettivamente rappresentate; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O 1. - In attuazione delle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 14 giugno 1983, n. 54, la regione Friuli-Venezia Giulia bandiva alcuni concorsi interni per l'accesso ai livelli superiori dell'ordinamento regionale, riservati ai propri dipendenti. Espletata la procedura concorsuale - previa specificazione dei criteri generali di valutazione dei titoli con d.p.g.r. 29 settembre 1983, n. 566 - venivano approvate, con distinti decreti presidenziali, le relative graduatorie. I dipendenti non utilmente collocati nelle dette graduatorie adivano, con ricorsi distinti, il tribunale amministrativo regionale per il Friuli, il quale, con sentenze di pari data 13 marzo 1989, nn. 55, 56, 59, 60 e 61, ha accolto i ricorsi e ha annullato sia i decreti di approvazione delle singole graduatorie, sia il citato regolamento concorsuale approvato con d.p.g.r. n. 566/1983. Il primo giudice - con riguardo particolare alla composizione della commissione giudicatrice del concorso, costituita, ai sensi dell'art. 24, quinto comma, della l.r. n. 54/1983, dal consiglio di amministrazione dell'ente - ha rilevato che, dovendosi applicare i principi generali in materia di commissioni di concorso, la commissione medesima, pur avendo correttamente operato, in forza dell'istituto della prorogatio, dopo la scadenza del mandato di parte dei componenti il consiglio di amministrazione, doveva necessariamente agire quale collegio perfetto. Con la conseguenza della illegittimita' dell'attivita' svolta con un numero di componenti inferiore al plenum e, in particolare, della deliberazione del 13 settembre 1984. Con riguardo specifico all'annullamento del regolamento dei concorsi, poi, il tribunale amministrativo - dopo avere dettagliatamente richiamata la complessa procedura concorsuale di valutazione dei titoli ed avere esemplificativamente dimostrato le conseguenze cui essa puo' dar luogo - ha sottolineato come la totale mancanza di criteri di valutazione dotati di un apprezzabile grado di oggettivita' (basti pensare alla possibilita' di attribuire, nel contesto del medesimo giudizio, tre punteggi tra loro diversificati, e all'ipervalutazione, nell'ambito dei titoli, di una relazione del direttore) denoti la rimessione del giudizio concorsuale al mero arbitrio dell'amministrazione e concreti pertanto il dedotto vizio di eccesso di potere. Avverso le sentenze di primo grado hanno interposto gravame, con distinti atti di appello, l'Amministrazione regionale e i dipendenti vincitori dei concorsi. Gli appellanti, tra l'altro, contestano che il consiglio di amministrazione dovesse operare come collegio perfetto, sia perche' nella specie trattavasi di concorso interno per titoli la cui procedura sarebbe assimilabile, in linea di principio, a quella delle promozioni per merito comparativo; sia perche' il doveroso rispetto delle cause di astensione e di incompatibilita' consentiva e imponeva che il consiglio di amministrazione non operasse sempre con la totalita' dei suoi componenti. Resistono, con memoria e atto di "appello incidentale", gli originari ricorrenti, i quali, successivamente alla costituzione nel presente grado, hanno, altresi', presentato e poi notificato un atto qualificato "ricorso per motivi aggiunti", nel quale si dolgono di quanto disposto con d.p.g.r. 15 marzo 1990, n. 107, in attuazione della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, in ordine al mantenimento dei vincitori dei concorsi nella posizione di inquadramento conseguita all'esito del concorso poi annullato e, per converso, alla semplice riserva di dare esecuzione in favore degli originari ricorrenti alle decisioni assunte in sede giurisdizionale. All'udienza di discussione del 10 dicembre 1991 gli appellati hanno "chiesto termine" per consentire agli appellanti di controdedurre all'atto qualificato di "ricorso per motivi aggiunti". Non avendo gli appellanti aderito a tale richiesta, le cause sono state trattenute in decisione. 2. - Con separata coeva decisione parziale, la sezione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il "ricorso per motivi aggiunti", perche' proposto per la prima volta in appello e per giunta avverso provvedimento non impugnato in primo grado e adottato in data successiva alla sentenza del tribunale amministrativo. Provvedimento essenzialmente applicativo dell'art. 25 della legge regionale n. 11/1990, la quale dispone il mantenimento nella posizione acquisita dai dipendenti vincitori del concorso poi annullato dal tribunale amministrativo. La sezione ha al riguardo osservato che puo' forse convenirsi con gli appellati in ordine alla individuazione delle finalita' perseguite dal legislatore regionale - ridimensionate in sede applicativa, con il decreto presidenziale n. 107/1990, al fine di tentare di evitare che gli odierni appellati, ove la sentenza di primo grado trovasse conferma, possano rivestire una posizione di controinteresse che li legittimi alla impugnazione, nella sede propria di primo grado, di quel decreto - nella sostanziale vanificazione della pronuncia del tribunale amministrativo nonche', per quanto riguarda il terzo comma dell'art. 25 della detta legge, di quanto presupposto nella decisione della sezione n. 923/1991 circa la legittimita' della partecipazione ai concorsi in questione di dipendente in aspettativa politica perche' consigliere regionale. La sezione ha peraltro rilevato che la dedotta questione di incostituzionalita' non e' rilevante nel presente giudizio, attenendo ad atto amministrativo estraneo all'originaria impugnazione. Cosi' come ogni questione attinente al giudizio oramai concluso con la citata decisione n. 923/1991 potra' essere valutata solo nelle competenti sedi istituzionali, quanto meno in quelle deputate al controllo sull'attivita' legislativa e amministrativa della regione. La sezione, nella detta decisione parziale, ha altresi' escluso che il richiamato provvedimento regionale sia idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere o altra forma di improcedibilita' dei ricorsi originari o degli appelli e ha respinto le eccezioni di tardivita' e di inammissibilita' dei ricorsi originari, riproposte dagli appellanti. D I R I T T O 1. - La decisione parziale coeva, con la quale la sezione ha risolto alcune questioni pregiudiziali, consente di esaminare il merito di ricorso. Va ricordato, al riguardo, che il tribunale amministrativo, nell'accogliere la censura attinente al mancato funzionamento in concreto della commissione giudicatrice quale collegio perfetto, ha ritenuto che il vizio risieda nell'attivita' amministrativa e non nella previsione legislativa che individua nel consiglio di amministrazione dell'ente la commissione giudicatrice del concorso. La sezione, peraltro, ritiene che tale ordine di idee non sia condivisibile, in quanto - come si vedra' - e' la stessa previsione normativa primaria, cui l'amministrazione si e' sostanzialmente attenuta in sede applicativa - a determinare quelle conseguenze nell'attivita' amministrativa ritenute illegittime dal primo giudice. L'art. 24, terzo comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 - che prevede l'espletamento di concorsi interni per titoli, riservati al personale in servizio, per l'accesso alle qualifiche superiori, rispetto a quella rivestita, del nuovo ordinamento del personale - dispone espressamente che "la commissione giudicatrice dei concorsi sara' costituita dal consiglio di amministrazione". In punto di fatto, va ricordato che, nella seduta del 13 settembre 1984 (crf., processo verbale in atti n. 8/84), il consiglio di amministrazione, operante nella veste di commissione giudicatrice, si e' pronunciato senza la partecipazione di un componente, assente, e di altri sei membri che, per essere direttamente o indirettamente interessati al concorso in questione, hanno abbandonato la seduta ritenendosi (a ragione) in posizione di incompatibilita'. Il consiglio di amministrazione della regione Friuli-Venezia Giulia e' composto, ai sensi dell'art. 168 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dal presidente della giunta regionale, dai segretari generali della giunta e del Consiglio regionale, dal ragioniere generale, da sei dirigenti e da sei rappresentanti del personale. I detti componenti possono essere sostituiti con appositi designati e per la validita' delle deliberazioni e' sufficiente la maggioranza dei componenti (qualificata in prima convocazione, semplice in seconda convocazione). 2. - Nel delineato sistema, la Sezione dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 24, quinto comma, della l.r. n. 54/1983 - che conferisce al consiglio di amministrazione le funzioni di commissione giudicatrice del concorso - con riferimento all'art. 97 (sotto il duplice profilo del buon andamento e dell'imparzialita' cui devono essere informati l'azione e l'organizzazione amministrativa, anche regionale) e all'art. 3 della Costituzione (per la manifesta irragionevolezza del sistema adottato, che impone - come si dira' - alla commissione di scegliere tra l'impossibilita' di funzionamento e l'illegittimo funzionamento). E il denunciato profilo di incostituzionalita' sembra riguardare sia l'operato della commissione giudicatrice in se' considerato, sia il riflesso che sulla posizione dei dipendenti che partecipano al concorso deriva - anche in relazione all'art. 98, primo comma, della Costituzione - dall'assoggettamento dei medesimi al giudizio di una commissione della cui imparzialita', istituzionalmente, sembra doversi dubitare. Valgono, al riguardo, le considerazioni che seguono. 3. - Va in primo luogo sgomberato il campo dall'equivoco - che sembra annidato nelle difese degli appellanti - circa la sostanziale riduzione del concorso interno per titoli alla diversa fattispecie dello scrutinio per merito comparativo. Le funzioni amministrative - e anche quella di organizzazione degli uffici e di provvista del relativo personale - sono governate dal principio di tipicita'. Le fattispecie del concorso interno per titoli e dello scrutinio per merito comparativo risultano, in tale ottica, due distinte proce- dure, per cio' solo non assimilabili, previste e disciplinate da norme di legge ad hoc e governate da principi e da modalita' di svolgimento del tutto diverse (conf. C.S., sezione quarta, dec. 12 novembre 1991, n. 923, concernente la medesima vicenda concorsuale. E, nella specie, la regione Friuli ha inteso avvalersi della procedura concorsuale. Sicche' - secondo i principi - a tale concreto svolgersi dell'attivita' amministrativa va rapportato il sindacato di legittimita'. 4. - La composizione della commissione giudicatrice del concorso sembra violare gli artt. 3 e 39 della Costituzione, in primo luogo, per essere esclusivamente improntata a logiche di rappresentanza politico-burocratica o di interessi (rappresentanti dei lavoratori) senza alcuna considerazione dell'esigenza di assicurare un minimo di competenze tecniche (cfr. Corte costituzionale 15 ottobre 1990, n. 453). Puo' convenirsi che, in un concorso interno per titoli - in cui, salva ogni valutazione in punto di legittimita', venga in concreto attribuita una notevole rilevanza alla posizione di servizio dei concorrenti - l'esigenza di una prevalenza della componente tecnica nelle commissioni giudicatrici puo' apparire meno cogente, rispetto ad altre forme di procedimenti concorsuali. Ma, in primo luogo, va tenuto in debita considerazione il collegamento tra la presenza di una siffatta componente e la salvaguardia del principio di imparzialita' (su cui vd. infra); in secondo luogo, sembra alla Sezione che, anche nelle commissioni di concorsi interni per soli titoli, debba essere assicurato quel minimo di competenza tecnica che consenta di effettuare una valutazione oggettiva dei titoli dei candidati. Per attenersi alla vicenda concorsuale in esame, sembra difficile che il consiglio di amministrazione della regione, nella veste di commissione giudicatrice, possa verosimilmente valutare il "contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale" fornito da pubblicazioni scientifiche o l'attinenza e/o omogeneita' di titoli di studio o di abilitazione "alle mansioni proprie del profilo cui si succede" (vd. alleg. B al d.p.g.r. 29 settembre 1983, n. 0566). A nulla rilevando poi - se non sotto il profilo della dubbia legittimita' di parte dei criteri di valutazione - il basso punteggio attribuito ai titoli di tale natura. 5. - Ma e' sotto il profilo della imparzialita' amministrativa (e, di conseguenza, del buon andamento nonche', per l'evidenziato riflesso che ne deriva sulla posizione dei concorrenti, gia' in servizio, in relazione all'art. 98, primo comma, della Costituzione) che la scelta legislativa suscita maggiori dubbi. E' comunemente accolta la considerazione che le commissioni giudicatrici dei concorsi sono organi chiamati a emettere giudizi di ordine oggettivo sulla preparazione dei candidati (quale si evinca da prove di esame o dalla valutazione di titoli) e - nei concorsi interni - sulla qualita' del servizio dai medesimi reso nell'amministrazione. L'esigenza di imparzialita' - per la salvaguardia delle legittime aspirazioni dei concorrenti e del buon andamento dell'organizzazione amministrativa - e' dunque connaturale alla procedura concorsuale e impone una composizione della commissione giudicatrice che, per la quanto meno prevalente provenienza dei commissari da apparati estranei all'amministrazione procedente e, preferibilmente, caratterizzati - oltre che da una preparazione tecnica adeguata da una istituzionale posizione di neutralita', sia idonea a soddisfare l'esigenza di terzieta' dei commissari, e della commissione unitariamente considerata, nei confronti degli aspiranti e, in certa misura, della stessa amministrazione che ha bandito il concorso (cfr., per analogo ordine di argomentazioni, ma riferito a fattispecie diversa. Ad plen. 22 febbraio 1972, n. 2). Tali considerazioni possono trovare un'attenuazione, in forza delle peculiarita' delle situazioni, in fattispecie determinate, in cui prevale ora il carattere fiduciario dei posti messi a concorso (Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 331), ora il particolare sistema di nomina alla docenza universitaria (Corte costituzionale 24 luglio 1972, n. 43 e 30 dicembre 1986, n. 620). Ma, in linea generale, i principi posti dall'art. 97 e 98, primo comma, della Costituzione sembrano richiedere al legislatore, pur nella discrezionalita' in ordine ai sistemi di progressione in carriera da scegliere, di assicurare comunque l'imparzialita' di una congrua e oggettiva valutazione del concorrente (Corte costituzionale 23 dicembre 1987, n. 603), onde "operare la scelta dei migliori in numero corrispondente a quello dei posti disponibili" (Corte costituzionale 30 dicembre 1986, n. 620). A siffatto criterio non sembra corrispondere, gia' in se' considerata, una previsione normativa - come quella in esame - che individui nel consiglio di amministrazione dell'ente la commissione giudicatrice. E i dubbi di costituzionalita' che una siffatta previsione normativa inducono in astratto, risultano nella specie corroborati da una valutazione in concreto - da cui non sembra possa prescindersi per trarne considerazioni sul modello organizzativo prescelto dal legislatore - dell'operato della commissione del concorso in esame, quale si evince dalla lettura della deliberazione del 13 settembre 1984. L'abbandono della seduta della commissione, di volta in volta, da parte di componenti direttamente o indirettamente interessati alla valutazione di una singola posizione sembra a dir poco affievolire la necessaria apparenza di imparzialita' dell'operato della commissione, atteso che quegli stessi componenti saranno poi chiamati a valutare la posizione concorsuale di altro componente, che li ha in precedenza valutati, il quale a sua volta abbandonera' la seduta. 6. - Le riferite circostanze - che non possono essere considerate alla stregua di un mero accidente di fatto essendo connaturale alla scelta istituzionalmente operata dal legislatore di far gestire un concorso interno a un organismo interno all'ente - ingenerano un ulteriore dubbio di costituzionalita' della norma di legge, con riferimento agli artt. 97 e 3, quest'ultimo riguardato sotto il profilo della manifesta irragionevolezza. Il principio secondo cui le commissioni di concorso operano come collegio perfetto - cioe' con la partecipazione di tutti i componenti - e' comunemente accolto nella giurisprudenza amministrativa (dalla quale e' stato esteso a tutti i tipi di commissioni giudicatrici: Cons. Stato, V, 13 marzo 1981, n. 83, IV, 20 febbraio 1989, n. 108 e VI 13 aprile 1991, n. 182 per le commissioni aggiudicatrici di gare; VI, 6 aprile 1987, n. 230, per una commissione istituita dall'Unire per la graduazione di aspiranti a concessione; VI, 17 febbraio 1988, n. 189, per i consigli di classe - si badi - aventi funzioni di commissione giudicatrice). Esso trova riscontro anche nella giurisprudenza costituzionale (sentenza 30 dicembre 1986, n. 620, cit.), in relazione alle procedure concorsuali, in cui devesi instaurare comparazione e graduazione tra gli aspiranti. Tale principio trova giustificazione nell'esigenza - che sembra avere valenza costituzionale in relazione agli indicati parametri di riferimento - di assicurare oggettivita', uniformita' e imparzialita' di giudizio, attraverso la non mutevole composizione dell'organo deputato a rendere il giudizio. Orbene, la scelta operata dal legislatore della regione Friuli conduce a una alternativa obbligata, puntualmente verificatasi in concreto: o la commissione deve operare come collegio imperfetto, quanto meno per rispettare, se non altro formalmente, le regole in tema di astensione e incompatibilita'; ovvero, qualora voglia rispettare le suddette regole, non puo' tecnicamente funzionare. E tale impossibilita' - che colora la norma regionale del rilevato sospetto di incostituzionalita', in quanto si delinea una scelta obbligata per l'organo amministrativo tra impossibilita' e illegittimita' di funzionamento - e' da ritenere insita nella scelta dal legislatore. Sembra in conclusione alla Sezione che possa dubitarsi della legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma quinto, della legge regionale Friuli 14 giugno 1983, n. 54, con riferimento agli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione. 7. - La questione di costituzionalita' - non manifestamente infondata - e' altresi' rilevante nel presente giudizio, in quanto - essendo stato ritenuta, nella coeva decisione parziale della Sezione, l'ammissibilita' e la procedibilita' sia dei ricorsi di primo grado che degli appelli - l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' travolgerebbe l'intera procedura concorsuale, atteso il carattere logicamente preliminare della censura, attinente alla commissione giudicatrice, denunciata e accolta dal tribunale amministrativo. Il presente giudizio deve essere pertanto sospeso e va disposta la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.